ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI CLINICI
(ANPEC)

 

 

 

 

 

STATUTO
REGOLAMENTO
CODICE DEONTOLOGICO

 

 

 

 

 

 

 

 


Sede nazionale: 50126 Firenze - V.le Europa, 153 Tel./Fax: 055/6533153-055/6531816 anpec@clinicalpedagogy.com

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI CLINICI
(ANPEC)

Costituita il 28 marzo 1997. Registrata a Firenze il 16 aprile 1997 al n. 2423 Registrata in data 2 maggio 1997 nella Banca dati del CNEL Membro della Consulta del CNEL dal 2 maggio 2000

 

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione

È costituita con Atto Pubblico l'Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici (ANPEC). Essa è regolata dal presente Statuto e si ritiene indipendente da forze politiche o partitiche, religiose ed altre.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Italia, Firenze, Viale Europa n. 153.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha lo scopo, esclusa qualsiasi finalità di lucro e con propria autonomia patrimoniale, di: a) Promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento, alla tutela e alla certificazione della professione di Pedagogista Clinico sia in ambito nazionale che internazionale;
b) Costituire l'Albo Professionale dei Pedagogisti Clinici;
c) Qualificare la professionalità del Pedagogista Clinico al quale devono essere richieste abilità nella comprensione dei processi individuali, nella loro specifica globalità, e idoneità nell'aiuto educativo;
d) Garantire il livello professionale e formativo dei Pedagogisti Clinici iscritti all'Associazione;
e) Offrire ai Soci una specifica formazione e un periodico aggiornamento;
f) Promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e dell'esperienza professionale;
g) Coinvolgere e sollecitare una sempre maggiore attenzione sulla scienza pedagogico-clinica, attraverso l'attivazione di congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale;
h) Promuovere iniziative editoriali, curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edicazione di libri e testi, pubblicazioni periodiche e notiziari nonché l'edicazione di contenuti tecnico-scientifici, tecnico-metodologici e tecnologici a mezzo di floppy disks, audiocassette e videocassette e quant'altro;
i) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'espletamento del tirocinio, per la gestione di corsi, di master e seminari di formazione post-laurea, di perfezionamento e specializzazione rivolti al Pedagogista Clinico;
l) Istituire e gestire gruppi di lavoro, corsi di studio, di aggiornamento culturale e professionale, di formazione e di specializzazione per università, scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
m) Finanziare borse di studio per la partecipazione a corsi e master riconosciuti dall'ANPEC. Per il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, internazionale, nazionale o locale, movimenti o associazioni europei ed extraeuropei. Art. 4 - Durata L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - Patrimonio

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) Dalle quote annualmente versate dai soci entro il 31 gennaio, per importi che sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) Dai contributi pubblici e privati;
c) Da proventi di iniziative dell'Associazione;
d) Da donazioni e da disposizioni testamentarie;
e) Da oblazioni volontarie e da qualunque liberalità che pervenisse all'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi sociali;
f) Da materiali mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
g) Dal fondo di riserva e dal residuo di gestione che alla fine di ogni esercizio sarà erogato per l'esercizio successivo e destinato ai fini dell' Associazione. Detto patrimonio viene gestito dal Tesoriere secondo quanto specificato dall'art. 14 comma 12 del presente Statuto. L'esercizio finanziario dell'ANPEC coincide con l'anno solare. È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 - Soci

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione coloro che abbiano conseguito, presso Università italiane o straniere, laurea specialistica, e che abbiano assunto una specifica formazione per la professione di Pedagogista Clinico e superato l'esame di idoneità previsto e attuato da una Commissione istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANPEC. La tipologia contenutistica della formazione post-laurea è stabilita dall'art. 7 dello Statuto. I Soci dell'Associazione sono distinti in tre categorie:
a) Soci di diritto: i Soci fondatori;
b) Soci ordinari: coloro i quali, presentata la domanda di ammissione e superato l'esame, sono stati ritenuti idonei;
c) Soci onorari: coloro i quali, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, abbiano acquisito pubblica e riconosciuta fama in discipline attinenti la Pedagogia Clinica. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 2532 2° comma Codice Civile nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Art. 7 - Formazione

La categoria professionale del Pedagogista Clinico è indirizzata al vasto panorama dei bisogni della persona con l'intento di soddisfarli con modalità educative indispensabili al rafforzamento delle capacità individuali e al progresso culturale e sociale. L'accezione di "clinico" in estensione della pedagogia definisce la finalità educativa come azione umana di aiuto alla persona e al gruppo.
Il Pedagogista Clinico è un laureato (laurea specialistica) e basa la sua formazione professionale su metodi nuovi, nuove tecniche e nuove tecnologie che ben lo definiscono da un punto di vista scientifico e professionale indirizzando le sue competenze su soggetti di ogni età.
Le competenze del Pedagogista Clinico riguardano:
a) La rilevazione diagnostica
b) I metodi e le strategie d'intervento
c) Le procedure tecnico-professionali La formazione e le competenze vengono acquisite solo ed esclusivamente attraverso i Corsi riconosciuti dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANPEC.
Al Pedagogista Clinico è richiesto un aggiornamento delle proprie conoscenze e abilità professionali, i contenuti e le modalità vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANPEC.

Art. 8 - Albo professionale dei Pedagogisti Clinici

L'idoneità di ammissione del socio all'ANPEC da diritto, senza esplicita richiesta, alla contemporanea iscrizione all'Albo professionale dei Pedagogisti Clinici.

Art. 9 - Obblighi

Ogni socio dell'ANPEC si impegna a contribuire al perseguimento degli scopi e finalità dell'art. 3 dello Statuto e ad attenersi alle norme previste dal Regolamento e dal Codice Deontologico.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio


II Socio perde tale qualità per:
a) Dimissioni;
b) Per quanto e come previsto dal Regolamento e dal Codice Deontologico;
c) Morosità nel pagamento della quota annuale.

Art. 11 - Sezioni periferiche

I Soci fondatori e ordinari possono chiedere la costituzione di sezioni periferiche purché non in contrasto con lo Statuto e il regolamento dell'ANPEC.
a) Sezioni provinciali L'Assemblea degli iscritti dell'area provinciale elegge ogni tre anni a maggioranza dei presenti il Direttore di sezione la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Direttore attua il collegamento tra la base provinciale e gli organi centrali dell'Associazione, esercita la funzione di rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della Provincia, convoca le assemblee e ne esegue le deliberazioni dopo averle sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica. Il Direttore provinciale è membro di diritto del Consiglio regionale. Ai Direttori Provinciali che non convocano le assemblee degli iscritti almeno tre volte all'anno viene revocata la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A seguito di questa revoca il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che si premunirà di verificare la struttura organizzativa della sezione per indire una assemblea dei soci che preveda l'elezione di un nuovo Direttore.
b) Sezioni regionali II Consiglio regionale, composto dai Direttori Provinciali, promuove e coordina a livello regionale tutte le iniziative che possono essere di stimolo al potenziamento dell'organizzazione. Il Consiglio regionale elegge, ogni tre anni, a maggioranza dei presenti, il Direttore Regionale, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Direttore Regionale è chiamato ad esercitare la rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della propria competenza, convoca il Consiglio Regionale e da esecuzione ai suoi deliberati, dopo averli sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica. Ai Direttori Regionali che non convocano il Consiglio regionale almeno tre volte all'anno viene revocata la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A seguito di questa revoca il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che si premunirà di verificare la struttura organizzativa della sezione per indire una assemblea dei soci che preveda l'elezione di un nuovo Direttore.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea - il Consiglio Direttivo - il Presidente - il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - Assemblee

I Soci possono essere convocati in assemblee generali ordinarie e straordinarie, nonché in assemblee delle sezioni periferiche.
L'Assemblea ordinaria dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo Nazionale.
L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata come minimo una volta all'anno, con almeno quindici giorni prima della data di convocazione, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario a mezzo lettera in cui sia specificato l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di almeno la metà dei Soci iscritti all'Associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.
I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci affidando loro una delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque degli iscritti all'Associazione. All'Assemblea ordinaria dei Soci, in regola con le quote sociali, vengono demandati:
- L'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'attività svolta dall'Associazione;
- L'approvazione del rendiconto economico e finanziario da effettuarsi ogni anno entro il 30 maggio;
- Elezione e votazione fra i Soci di diritto e ordinari, dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale (ogni cinque anni);
- Delibera sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su specifici provvedimenti urgenti, salvo quanto previsto dagli art. 19 e 20, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria. L'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dovrà indicare gli argomenti su cui deve essere deliberato ed esclude la dizione "varie ed eventuali".
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di votazione di fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato al doppio.
Le Assemblee delle Sezioni periferiche possono essere convocate dal rispettivo Direttore di Sezione, il quale dovrà informare per scritto il Consiglio Direttivo Nazionale almeno un mese prima, sulla data, il luogo e l'ora dell'Assemblea, nonché sull'ordine del giorno previsto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di presiedere detta Assemblea con un proprio membro. Quando le Assemblee di Sezione sono convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale, un suo membro le presiederà.
Il Presidente dell'Assemblea provvede alla redazione e trascrizione del verbale sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell'associazione a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia; copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa presso la sede dell'Associazione per 15 giorni a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Art. 14 - Consiglio Direttivo Nazionale

L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria; tali membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono:
- il Presidente
- il Vice
-presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- Consigliere/i.
Queste cariche, come tutte le cariche dell'ANPEC, sono a titolo gratuito, salvo rimborsi di spesa preventivamente avallata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, sono dichiarati dimissionari. Rendendosi vacante una carica sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato. Risultano eletti i soci che raccolgono il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il/i Consigliere/i. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, per loro incarico, dal Segretario.
Il Presidente (vedi art. 15 del presente Statuto).
Il Vice-presidente cura l'attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale; sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di necessità.
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni e alla loro trasmissione al Presidente dell'ANPEC; conserva l'archivio sociale.
Il Tesoriere conserva i fondi sociali, provvede agli incassi e ai pagamenti, tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria dei Soci (per questo può avvalersi di un commercialista); abbina la sua firma a quella del Presidente dell'ANPEC negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con firma singola presso Istituti Bancari e/o Postali, sui Conti intestati all'ANPEC o al Tesoriere stesso ed esattamente è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.
Il Consiglio Direttivo Nazionale coordina e promuove tutta l'attività e l'organizzazione dell'Associazione e, in particolare:
a) Stabilisce annualmente l'ammontare delle quote associative;
b) Istituisce le pratiche di ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e dell'art.1 del Regolamento;
c) Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 maggio di ogni anno e da restare depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;
d) Stabilisce il Regolamento dell'Associazione e può modificarlo con efficacia vincolante per tutti i soci;
e) Definisce le norme del Codice Deontologico e può modificarle con efficacia vincolante per tutti i soci;
f) Ratifica le nomine dei Direttori delle sezioni periferiche;
g) Promuove e coordina le manifestazioni scientifiche dell'ANPEC, approva le manifestazioni scientifiche e le attività proposte dalle Sezioni periferiche e, se necessario, vi collabora; promuove e coordina ogni qualsivoglia altra attività prevista dall'art. 3 dello Statuto;
h) Nomina una Commissione per l'esame d'idoneità composta da tre membri scelti tra i Soci ordinari che possono essere riconfermati;
i) Nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico; l) Vigila sull'amministrazione ed in genere su quanto può interessare il buon andamento dell'Associazione.

Art. 15 - II Presidente

II Presidente rappresenta l'Associazione, anche di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede le adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Nazionale, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali; cura e mantiene i rapporti con le altre istituzioni e le sezioni periferiche dell'ANPEC; ha cura delle iniziative editoriali. Nell'adempimento di tali funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri

La vigilanza dell'ordine è esercitata dal Collegio dei Probiviri composto di tre Soci, eletti dall'Assemblea ogni qualvolta elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale; Presidente del Collegio risulterà il Socio la cui iscrizione all'Associazione è più remota. Il Collegio funziona anche come Collegio Sindacale per il controllo dei bilanci. Il Collegio dei Probiviri inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti all'ANPEC come disposto dal Codice Deontologico. Il proboviro non può essere membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso in cui un proboviro si renda responsabile di mancanze che prevedano l'intervento del Collegio, il Presidente dell'Associazione nomina temporaneamente, in sostituzione del proboviro indagato, il Socio la cui iscrizione all'Associazione è più remota.

Art. 17 - Regolamento

Per l'ordinamento e il funzionamento dell' Associazione, nonché per la specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazioni, lo Statuto dell'ANPEC è integrato da apposito Regolamento interno.

Art. 18 - Codice Deontologico

L'etica professionale del Pedagogista Clinico iscritto all'Associazione e le norme a cui attenersi, sono richiamate nel Codice Deontologico.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno quattro quinti in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione, dei Soci aventi diritto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Modifiche di Statuto

Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei Soci presenti o rappresentati ad una Assemblea straordinaria appositamente indetta.

Art. 21 - Varie

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e ogni altra normativa in materia di Associazioni.

R E G O L A M E N T O

Art. 1 - Ammissione

Per essere ammesso all'Associazione il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale ANPEC. La domanda dovrà essere corredata da:
a) La dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto dell'ANPEC, del Regolamento e del Codice Deontologico;
b) La dichiarazione e la prova di requisiti e titoli accademici, culturali, scientifici e professionali, che giustifichino la domanda stessa;
c) La dichiarazione di cittadinanza e di residenza;
d) La prova del versamento della quota associativa.
Sulla base dei requisiti e dei titoli il Consiglio Direttivo Nazionale può accogliere la domanda. Per le domande accettate con riserva, indicherà le condizioni ancora necessarie per l'ammissione del candidato.

Art. 2 - Esame di idoneità

L'idoneità per l'ammissione all'ANPEC e l'iscrizione all'Albo dei Pedagogisti Clinici è acquisita a seguito del superamento di un esame di idoneità che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 3 - Soci

In riferimento all'art. 6 dello Statuto si specifica che:
a) Soci di diritto: sono i Soci che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, sottoscrivendo l'Atto notarile;
b) Soci ordinari: si rimanda all'art. 6 lettera b) dello Statuto;
c) Soci onorari: (art. 6 lettera c) dello Statuto); sono iscritti nell'elenco dei soci con riportato a fianco la specificazione di "onorario"; essi ricevono un certificato attestante la qualifica di Socio onorario.
d) I Soci di diritto e i Soci ordinari saranno registrati nell'elenco dei soci e nell'Albo professionale dei Pedagogisti Clinici, con a fianco la specificazione della rispettiva categoria.

Art. 4 - Cariche sociali

Nessun Socio può ricoprire più di una carica sociale, fatta eccezione per quella di Direttore di sezione periferica.

Art. 5 - Sezioni periferiche

Le sezioni periferiche sono organismi di rappresentanza chiamati a promuovere e coordinare iniziative ed attività volte allo sviluppo della conoscenza sul proprio territorio dell'esperienza professionale del pedagogista clinico. Per lo svolgimento di questi obbiettivi il Direttore, di concerto con gli iscritti alla sezione, fissa una quota annuale. La gestione economica è di competenza del Direttore di sezione.

Art. 6 - Morosità

Il Tesoriere in riferimento all'art. 10 lettera
c) dello Statuto, rilevato il mancato versamento annuale di un socio, fa a questo richiesta scritta. Se il socio rimane ancora inadempiente il Tesoriere informa di ciò il Consiglio Direttivo Nazionale che delibera di richiedere al Socio, per mezzo di raccomandata R/R, il versamento da effettuare. Nel caso che persista la morosità oltre 30 giorni dal ricevimento di questo secondo avviso, firmato congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere, il Socio verrà automaticamente considerato moroso e quindi cancellato dal libro dei Soci e dall'Albo Professionale dei Pedagogisti Clinici. Questo stesso provvedimento nei confronti del Socio, sarà adottato anche quando risultasse moroso nei confronti dell'Ente formatore riconosciuto dall'ANPEC e quando tale Ente ne abbia fatta denuncia all'Associazione. La regolarizzazione delle quote arretrate richieste, prevede una maggiorazione del 10% sull'importo dovuto.

Art. 7 - Tariffe professionali

II Pedagogista Clinico è tenuto a praticare gli onorari indicati dal tariffario di categoria, periodicamente rivisto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e diffuso ai Soci.

Art. 8 - Cancellazione

II Socio iscritto all'ANPEC e all'Albo Professionale di Pedagogista Clinico può chiedere la cancellazione solo a mezzo lettera raccomandata con R/R.

Art. 9 - Reiscrizione

Alla richiesta di reiscrizione provvede il Consiglio Direttivo Nazionale in conformità delle disposizioni previste per l'iscrizione.

C O D I C E D E O N T O L O G I C O

II Codice Deontologico, previsto dall'art. 18 dello Statuto dell'ANPEC, ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui il Pedagogista Clinico deve attenersi nell'esercizio della propria professione.

Norme deontologiche:


Principi generali
1) Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'ANPEC.
2) L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dal presente Codice Deontologico.

Funzioni e competenze
1) II Pedagogista Clinico è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale.
2) II Pedagogista Clinico deve respingere ogni collaborazione che dovesse comportare una limitazione alla sua indipendenza e autonomia tecnico-scientifica e alla sua serietà professionale.

Rapporti con gli utenti
1) II Pedagogista Clinico, nel rapporto con gli utenti, non deve essere influenzato da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla politica, alla classe sociale ed alla religione. 2) II Pedagogista Clinico deve avere acquisito abilità nella conduzione dell'assessment pedagogico-clinico e nel rispondere con interessamento alle richieste che gli vengono formulate.
3) II Pedagogista Clinico deve poter dimostrare abilità e competenza professionale nella progettualità e nella definizione del contratto pedagogico clinico.
4) II Pedagogista Clinico deve informare l'utente sull'ipotesi progettuale e sui relativi criteri di spiralizzazione dell'intervento pedagogico-clinico.
5) II Pedagogista Clinico si impegna ad astenersi da procedimenti che ledono l'integrità psico-fisica e la libertà o dignità morale della persona umana.
6) II Pedagogista Clinico si impegna a custodire rigorosamente il segreto professionale, perciò si impegna ad avere cura del materiale che si riferisce agli utenti, salvaguardandolo da ogni indiscrezione.
7) II Pedagogista Clinico può usufruire del materiale in suo possesso per una eventuale pubblicazione solo se tutela la non riconoscibilità dell'utente.
8) II Pedagogista Clinico deve attenersi alle tariffe stabilite dal tariffario, come richiamato dall'art. 7 del Regolamento
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Rapporto con colleghi ed altri professionisti
1) II Pedagogista Clinico promuove e favorisce gli scambi e la collaborazione fra i colleghi.
2) II Pedagogista Clinico può avvalersi dei contributi e della collaborazione di altri specialisti, con i quali cercherà sempre di realizzare delle opportunità di scambio e di integrazione.
3) II Pedagogista Clinico è tenuto al rispetto della professionalità dei colleghi e a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Funzioni, procedimento e sanzioni disciplinari:


Funzioni disciplinari
L'ANPEC vigila sulla tutela del titolo professionale ed ha facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi dei propri iscritti.
II Collegio dei Probiviri sottopone a procedimento disciplinare e ad eventuali conseguenti sanzioni gli iscritti all'ANPEC e conseguentemente gli iscritti all'Albo dei Pedagogisti Clinici che si rendano responsabili di mancanze o abusi nell'esercizio della professione o che, comunque, si comportino in modo non conforme alla dignità e al decoro della professione o in presenza di esplicite disposizioni di legge.

Procedimento disciplinare
Quando pervengano esposti nei confronti di un iscritto, assunti in piena responsabilità dal denunziante e/o circostanziati nei fatti, riguardo ad atti e condotte che possono avere rilevanza deontologica e formare oggetto di provvedimento disciplinare, il Collegio dei Probiviri valuta la necessità di una istruttoria.
L'istruttoria se attivata dovrà essere svolta entro trenta giorni. A seguito dei dati scaturiti dall'istruttoria, il Collegio dei Probiviri delibera l'apertura del procedimento disciplinare del quale viene data notizia all'interessato a mezzo lettera raccomandata R/R in cui viene menzionata la sede e la data del dibattimento, l'interessato può essere assistito da un legale e chiedere la presenza di testimoni. Il dibattimento viene tenuto in seduta giudicante dal Collegio dei Probiviri, i quali al termine dello stesso dovranno redigere il verbale con i relativi provvedimenti e motivazioni. Entro i venti giorni successivi al dibattimento, all'interessato deve pervenire un atto di notifica del provvedimento assunto.
Il provvedimento può essere impugnato. Il riesame verrà effettuato dal Collegio dei Probiviri unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale. I provvedimenti disciplinari precedentemente assunti possono essere modificati, confermati o annullati sia per motivi di illegittimità che per motivi di merito.

Sanzioni disciplinar
i
Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può comminare sono:
a) Avvertimento, ovvero la contestazione della mancanza o dell'abuso e il richiamo all'interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito. L'Avvertimento viene comunicato con lettera raccomandata R/R dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
b) Censura: consiste in una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l'abuso commesso e deve essere notificata all'interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma del Presidente del Collegio dei Probiviri.
c) Sospensione dell'esercizio professionale si riferisce ad ogni circostanza prevista dal codice penale, come l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura, l'interdizione dei pubblici uffici o dalla professione per effetto di una sentenza passata in giudicato con condanna penale di durata inferiore ai due anni. La sospensione è assunta in forma deliberativa e può avere la durata massima di un anno; viene notificata all'interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell'Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.
d) Radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità della categoria professionale.
La radiazione dall'Albo viene notificata all'interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell'Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.