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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI CLINICI
(ANPEC)
STATUTO
REGOLAMENTO
CODICE DEONTOLOGICO
Sede nazionale: 50126 Firenze - V.le Europa, 153 Tel./Fax:
055/6533153-055/6531816 anpec@clinicalpedagogy.com
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI CLINICI
(ANPEC)
Costituita il 28 marzo 1997. Registrata
a Firenze il 16 aprile 1997 al n. 2423 Registrata in data 2 maggio 1997
nella Banca dati del CNEL Membro della Consulta del CNEL dal 2 maggio
2000
S T A T U T O
Art. 1 - Costituzione
È costituita con Atto Pubblico l'Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici
(ANPEC). Essa è regolata dal presente Statuto e si ritiene indipendente
da forze politiche o partitiche, religiose ed altre.
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Italia, Firenze, Viale Europa n. 153.
Art. 3 - Scopi
L'Associazione ha lo scopo, esclusa qualsiasi finalità di lucro e
con propria autonomia patrimoniale, di: a) Promuovere e coordinare iniziative
volte al riconoscimento, alla tutela e alla certificazione della professione
di Pedagogista Clinico sia in ambito nazionale che internazionale;
b) Costituire l'Albo Professionale dei Pedagogisti Clinici;
c) Qualificare la professionalità del Pedagogista Clinico al quale devono
essere richieste abilità nella comprensione dei processi individuali,
nella loro specifica globalità, e idoneità nell'aiuto educativo;
d) Garantire il livello professionale e formativo dei Pedagogisti Clinici
iscritti all'Associazione;
e) Offrire ai Soci una specifica formazione e un periodico aggiornamento;
f) Promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca scientifica per
lo sviluppo della conoscenza e dell'esperienza professionale;
g) Coinvolgere e sollecitare una sempre maggiore attenzione sulla scienza
pedagogico-clinica, attraverso l'attivazione di congressi, convegni, manifestazioni
scientifiche e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale;
h) Promuovere iniziative editoriali, curare direttamente e indirettamente
la redazione e l'edicazione di libri e testi, pubblicazioni periodiche
e notiziari nonché l'edicazione di contenuti tecnico-scientifici, tecnico-metodologici
e tecnologici a mezzo di floppy disks, audiocassette e videocassette e
quant'altro;
i) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'espletamento
del tirocinio, per la gestione di corsi, di master e seminari di formazione
post-laurea, di perfezionamento e specializzazione rivolti al Pedagogista
Clinico;
l) Istituire e gestire gruppi di lavoro, corsi di studio, di aggiornamento
culturale e professionale, di formazione e di specializzazione per università,
scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
m) Finanziare borse di studio per la partecipazione a corsi e master riconosciuti
dall'ANPEC. Per il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità,
l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o
privato, internazionale, nazionale o locale, movimenti o associazioni
europei ed extraeuropei. Art. 4 - Durata L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 - Patrimonio
L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) Dalle quote annualmente versate dai soci entro il 31 gennaio, per importi
che sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) Dai contributi pubblici e privati;
c) Da proventi di iniziative dell'Associazione;
d) Da donazioni e da disposizioni testamentarie;
e) Da oblazioni volontarie e da qualunque liberalità che pervenisse all'Associazione
per il raggiungimento dei suoi scopi sociali;
f) Da materiali mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
g) Dal fondo di riserva e dal residuo di gestione che alla fine di ogni
esercizio sarà erogato per l'esercizio successivo e destinato ai fini
dell' Associazione. Detto patrimonio viene gestito dal Tesoriere secondo
quanto specificato dall'art. 14 comma 12 del presente Statuto. L'esercizio
finanziario dell'ANPEC coincide con l'anno solare. È fatto divieto di
distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 6 - Soci
Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione coloro che
abbiano conseguito, presso Università italiane o straniere, laurea specialistica,
e che abbiano assunto una specifica formazione per la professione di Pedagogista
Clinico e superato l'esame di idoneità previsto e attuato da una Commissione
istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANPEC. La tipologia contenutistica
della formazione post-laurea è stabilita dall'art. 7 dello Statuto. I
Soci dell'Associazione sono distinti in tre categorie:
a) Soci di diritto: i Soci fondatori;
b) Soci ordinari: coloro i quali, presentata la domanda
di ammissione e superato l'esame, sono stati ritenuti idonei;
c) Soci onorari: coloro i quali, a giudizio del Consiglio
Direttivo Nazionale, abbiano acquisito pubblica e riconosciuta fama in
discipline attinenti la Pedagogia Clinica. L'adesione all'Associazione
è a tempo indeterminato. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato
il diritto di voto, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 2532 2° comma
Codice Civile nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello
Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione
e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.
Art. 7 - Formazione
La categoria professionale del Pedagogista Clinico è indirizzata al vasto
panorama dei bisogni della persona con l'intento di soddisfarli con modalità
educative indispensabili al rafforzamento delle capacità individuali e
al progresso culturale e sociale. L'accezione di "clinico" in estensione
della pedagogia definisce la finalità educativa come azione umana di aiuto
alla persona e al gruppo.
Il Pedagogista Clinico è un laureato (laurea specialistica) e basa la
sua formazione professionale su metodi nuovi, nuove tecniche e nuove tecnologie
che ben lo definiscono da un punto di vista scientifico e professionale
indirizzando le sue competenze su soggetti di ogni età.
Le competenze del Pedagogista Clinico riguardano:
a) La rilevazione diagnostica
b) I metodi e le strategie d'intervento
c) Le procedure tecnico-professionali La formazione e le competenze vengono
acquisite solo ed esclusivamente attraverso i Corsi riconosciuti dal Consiglio
Direttivo Nazionale dell'ANPEC.
Al Pedagogista Clinico è richiesto un aggiornamento delle proprie conoscenze
e abilità professionali, i contenuti e le modalità vengono stabiliti dal
Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANPEC.
Art. 8 - Albo professionale dei Pedagogisti Clinici
L'idoneità di ammissione del socio all'ANPEC da diritto, senza esplicita
richiesta, alla contemporanea iscrizione all'Albo professionale dei Pedagogisti
Clinici.
Art. 9 - Obblighi
Ogni socio dell'ANPEC si impegna a contribuire al perseguimento degli
scopi e finalità dell'art. 3 dello Statuto e ad attenersi alle norme previste
dal Regolamento e dal Codice Deontologico.
Art. 10 - Perdita della qualità di socio
II Socio perde tale qualità per:
a) Dimissioni;
b) Per quanto e come previsto dal Regolamento e dal Codice Deontologico;
c) Morosità nel pagamento della quota annuale.
Art. 11 - Sezioni periferiche
I Soci fondatori e ordinari possono chiedere la costituzione di sezioni
periferiche purché non in contrasto con lo Statuto e il regolamento dell'ANPEC.
a) Sezioni provinciali L'Assemblea degli iscritti dell'area provinciale
elegge ogni tre anni a maggioranza dei presenti il Direttore di sezione
la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Direttore
attua il collegamento tra la base provinciale e gli organi centrali dell'Associazione,
esercita la funzione di rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito
della Provincia, convoca le assemblee e ne esegue le deliberazioni dopo
averle sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica. Il
Direttore provinciale è membro di diritto del Consiglio regionale. Ai
Direttori Provinciali che non convocano le assemblee degli iscritti almeno
tre volte all'anno viene revocata la nomina da parte del Consiglio Direttivo
Nazionale. A seguito di questa revoca il Consiglio Direttivo Nazionale
nomina un Commissario che si premunirà di verificare la struttura organizzativa
della sezione per indire una assemblea dei soci che preveda l'elezione
di un nuovo Direttore.
b) Sezioni regionali II Consiglio regionale, composto dai Direttori Provinciali,
promuove e coordina a livello regionale tutte le iniziative che possono
essere di stimolo al potenziamento dell'organizzazione. Il Consiglio regionale
elegge, ogni tre anni, a maggioranza dei presenti, il Direttore Regionale,
la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Direttore
Regionale è chiamato ad esercitare la rappresentanza dell'organizzazione
nell'ambito della propria competenza, convoca il Consiglio Regionale e
da esecuzione ai suoi deliberati, dopo averli sottoposti al Consiglio
Direttivo Nazionale per la ratifica. Ai Direttori Regionali che non convocano
il Consiglio regionale almeno tre volte all'anno viene revocata la nomina
da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A seguito di questa revoca
il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che si premunirà
di verificare la struttura organizzativa della sezione per indire una
assemblea dei soci che preveda l'elezione di un nuovo Direttore.
Art. 12 - Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea - il Consiglio Direttivo
- il Presidente - il Collegio dei Probiviri.
Art. 13 - Assemblee
I Soci possono essere convocati in assemblee generali ordinarie e straordinarie,
nonché in assemblee delle sezioni periferiche.
L'Assemblea ordinaria dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione,
fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo Nazionale.
L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata come minimo una volta all'anno,
con almeno quindici giorni prima della data di convocazione, per l'approvazione
del rendiconto economico e finanziario a mezzo lettera in cui sia specificato
l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda
convocazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza
di almeno la metà dei Soci iscritti all'Associazione. In seconda convocazione
le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.
I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci affidando
loro una delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque
degli iscritti all'Associazione. All'Assemblea ordinaria dei Soci, in
regola con le quote sociali, vengono demandati:
- L'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'attività
svolta dall'Associazione;
- L'approvazione del rendiconto economico e finanziario da effettuarsi
ogni anno entro il 30 maggio;
- Elezione e votazione fra i Soci di diritto e ordinari, dei componenti
il Consiglio Direttivo Nazionale (ogni cinque anni);
- Delibera sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo
Nazionale per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su specifici
provvedimenti urgenti, salvo quanto previsto dagli art. 19 e 20, con le
stesse modalità dell'Assemblea ordinaria. L'ordine del giorno dell'Assemblea
straordinaria dovrà indicare gli argomenti su cui deve essere deliberato
ed esclude la dizione "varie ed eventuali".
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da uno
dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di votazione di
fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato
al doppio.
Le Assemblee delle Sezioni periferiche possono essere convocate dal rispettivo
Direttore di Sezione, il quale dovrà informare per scritto il Consiglio
Direttivo Nazionale almeno un mese prima, sulla data, il luogo e l'ora
dell'Assemblea, nonché sull'ordine del giorno previsto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di presiedere detta Assemblea
con un proprio membro. Quando le Assemblee di Sezione sono convocate dal
Consiglio Direttivo Nazionale, un suo membro le presiederà.
Il Presidente dell'Assemblea provvede alla redazione e trascrizione del
verbale sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell'associazione
a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e
copia; copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa
presso la sede dell'Associazione per 15 giorni a partire dalla settimana
successiva al giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.
Art. 14 - Consiglio Direttivo Nazionale
L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale
composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria; tali
membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I membri del
Consiglio Direttivo Nazionale sono:
- il Presidente
- il Vice
-presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- Consigliere/i.
Queste cariche, come tutte le cariche dell'ANPEC, sono a titolo gratuito,
salvo rimborsi di spesa preventivamente avallata dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive
non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, sono dichiarati
dimissionari. Rendendosi vacante una carica sociale, il Consiglio Direttivo
Nazionale elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica
fino alla scadenza del mandato. Risultano eletti i soci che raccolgono
il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione sceglie nel
proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere
e il/i Consigliere/i. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, per loro incarico,
dal Segretario.
Il Presidente (vedi art. 15 del presente Statuto).
Il Vice-presidente cura l'attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo
Nazionale; sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di necessità.
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla
stesura dei verbali delle riunioni e alla loro trasmissione al Presidente
dell'ANPEC; conserva l'archivio sociale.
Il Tesoriere conserva i fondi sociali, provvede agli incassi e ai pagamenti,
tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre
all'Assemblea generale ordinaria dei Soci (per questo può avvalersi di
un commercialista); abbina la sua firma a quella del Presidente dell'ANPEC
negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con
firma singola presso Istituti Bancari e/o Postali, sui Conti intestati
all'ANPEC o al Tesoriere stesso ed esattamente è autorizzato ad aprire
conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia,
prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.
Il Consiglio Direttivo Nazionale coordina e promuove tutta l'attività
e l'organizzazione dell'Associazione e, in particolare:
a) Stabilisce annualmente l'ammontare delle quote associative;
b) Istituisce le pratiche di ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art.
6 dello Statuto e dell'art.1 del Regolamento;
c) Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare
all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 maggio
di ogni anno e da restare depositato presso la sede dell'Associazione
almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione a disposizione
di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;
d) Stabilisce il Regolamento dell'Associazione e può modificarlo con efficacia
vincolante per tutti i soci;
e) Definisce le norme del Codice Deontologico e può modificarle con efficacia
vincolante per tutti i soci;
f) Ratifica le nomine dei Direttori delle sezioni periferiche;
g) Promuove e coordina le manifestazioni scientifiche dell'ANPEC, approva
le manifestazioni scientifiche e le attività proposte dalle Sezioni periferiche
e, se necessario, vi collabora; promuove e coordina ogni qualsivoglia
altra attività prevista dall'art. 3 dello Statuto;
h) Nomina una Commissione per l'esame d'idoneità composta da tre membri
scelti tra i Soci ordinari che possono essere riconfermati;
i) Nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento
economico; l) Vigila sull'amministrazione ed in genere su quanto può interessare
il buon andamento dell'Associazione.
Art. 15 - II Presidente
II Presidente rappresenta l'Associazione, anche di fronte a terzi ed in
giudizio; convoca e presiede le adunanze delle Assemblee e del Consiglio
Direttivo Nazionale, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali;
cura e mantiene i rapporti con le altre istituzioni e le sezioni periferiche
dell'ANPEC; ha cura delle iniziative editoriali. Nell'adempimento di tali
funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 16 - Collegio dei Probiviri
La vigilanza dell'ordine è esercitata dal Collegio dei Probiviri composto
di tre Soci, eletti dall'Assemblea ogni qualvolta elegge i membri del
Consiglio Direttivo Nazionale; Presidente del Collegio risulterà il Socio
la cui iscrizione all'Associazione è più remota. Il Collegio funziona
anche come Collegio Sindacale per il controllo dei bilanci. Il Collegio
dei Probiviri inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura
di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti all'ANPEC
come disposto dal Codice Deontologico. Il proboviro non può essere membro
del Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso in cui un proboviro si renda
responsabile di mancanze che prevedano l'intervento del Collegio, il Presidente
dell'Associazione nomina temporaneamente, in sostituzione del proboviro
indagato, il Socio la cui iscrizione all'Associazione è più remota.
Art. 17 - Regolamento
Per l'ordinamento e il funzionamento dell' Associazione, nonché per la
specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili
di modificazioni, lo Statuto dell'ANPEC è integrato da apposito Regolamento
interno.
Art. 18 - Codice Deontologico
L'etica professionale del Pedagogista Clinico iscritto all'Associazione
e le norme a cui attenersi, sono richiamate nel Codice Deontologico.
Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto
favorevole di almeno quattro quinti in prima convocazione e di due terzi
in seconda convocazione, dei Soci aventi diritto. L'Assemblea provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla
devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 20 - Modifiche di Statuto
Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due
terzi dei Soci presenti o rappresentati ad una Assemblea straordinaria
appositamente indetta.
Art. 21 - Varie
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto
applicabili, le disposizioni del Codice Civile e ogni altra normativa
in materia di Associazioni.
R E G O L A M E N T O
Art. 1 - Ammissione
Per essere ammesso all'Associazione il candidato dovrà presentare domanda
al Consiglio Direttivo Nazionale ANPEC. La domanda dovrà essere corredata
da:
a) La dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto dell'ANPEC,
del Regolamento e del Codice Deontologico;
b) La dichiarazione e la prova di requisiti e titoli accademici, culturali,
scientifici e professionali, che giustifichino la domanda stessa;
c) La dichiarazione di cittadinanza e di residenza;
d) La prova del versamento della quota associativa.
Sulla base dei requisiti e dei titoli il Consiglio Direttivo Nazionale
può accogliere la domanda. Per le domande accettate con riserva, indicherà
le condizioni ancora necessarie per l'ammissione del candidato.
Art. 2 - Esame di idoneità
L'idoneità per l'ammissione all'ANPEC e l'iscrizione all'Albo dei Pedagogisti
Clinici è acquisita a seguito del superamento di un esame di idoneità
che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 3 - Soci
In riferimento all'art. 6 dello Statuto si specifica che:
a) Soci di diritto: sono i Soci che hanno partecipato alla fondazione
dell'Associazione, sottoscrivendo l'Atto notarile;
b) Soci ordinari: si rimanda all'art. 6 lettera b) dello Statuto;
c) Soci onorari: (art. 6 lettera c) dello Statuto); sono iscritti nell'elenco
dei soci con riportato a fianco la specificazione di "onorario"; essi
ricevono un certificato attestante la qualifica di Socio onorario.
d) I Soci di diritto e i Soci ordinari saranno registrati nell'elenco
dei soci e nell'Albo professionale dei Pedagogisti Clinici, con a fianco
la specificazione della rispettiva categoria.
Art. 4 - Cariche sociali
Nessun Socio può ricoprire più di una carica sociale, fatta eccezione
per quella di Direttore di sezione periferica.
Art. 5 - Sezioni periferiche
Le sezioni periferiche sono organismi di rappresentanza chiamati a promuovere
e coordinare iniziative ed attività volte allo sviluppo della conoscenza
sul proprio territorio dell'esperienza professionale del pedagogista clinico.
Per lo svolgimento di questi obbiettivi il Direttore, di concerto con
gli iscritti alla sezione, fissa una quota annuale. La gestione economica
è di competenza del Direttore di sezione.
Art. 6 - Morosità
Il Tesoriere in riferimento all'art. 10 lettera
c) dello Statuto, rilevato il mancato versamento annuale di un socio,
fa a questo richiesta scritta. Se il socio rimane ancora inadempiente
il Tesoriere informa di ciò il Consiglio Direttivo Nazionale che delibera
di richiedere al Socio, per mezzo di raccomandata R/R, il versamento da
effettuare. Nel caso che persista la morosità oltre 30 giorni dal ricevimento
di questo secondo avviso, firmato congiuntamente dal Presidente e dal
Tesoriere, il Socio verrà automaticamente considerato moroso e quindi
cancellato dal libro dei Soci e dall'Albo Professionale dei Pedagogisti
Clinici. Questo stesso provvedimento nei confronti del Socio, sarà adottato
anche quando risultasse moroso nei confronti dell'Ente formatore riconosciuto
dall'ANPEC e quando tale Ente ne abbia fatta denuncia all'Associazione.
La regolarizzazione delle quote arretrate richieste, prevede una maggiorazione
del 10% sull'importo dovuto.
Art. 7 - Tariffe professionali
II Pedagogista Clinico è tenuto a praticare gli onorari indicati dal tariffario
di categoria, periodicamente rivisto e approvato dal Consiglio Direttivo
Nazionale e diffuso ai Soci.
Art. 8 - Cancellazione
II Socio iscritto all'ANPEC e all'Albo Professionale di Pedagogista Clinico
può chiedere la cancellazione solo a mezzo lettera raccomandata con R/R.
Art. 9 - Reiscrizione
Alla richiesta di reiscrizione provvede il Consiglio Direttivo Nazionale
in conformità delle disposizioni previste per l'iscrizione.
C O D I C E D E O N T O L O G I C O
II Codice Deontologico, previsto dall'art. 18 dello Statuto dell'ANPEC,
ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui il Pedagogista
Clinico deve attenersi nell'esercizio della propria professione.
Norme deontologiche:
Principi generali
1) Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti
gli iscritti all'ANPEC.
2) L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico
ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità
ed al corretto esercizio della professione, sono puniti con le sanzioni
disciplinari previste dal presente Codice Deontologico.
Funzioni e competenze
1) II Pedagogista Clinico è tenuto a mantenere un livello adeguato di
competenza professionale.
2) II Pedagogista Clinico deve respingere ogni collaborazione che dovesse
comportare una limitazione alla sua indipendenza e autonomia tecnico-scientifica
e alla sua serietà professionale.
Rapporti con gli utenti
1) II Pedagogista Clinico, nel rapporto con gli utenti, non deve essere
influenzato da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla politica,
alla classe sociale ed alla religione. 2) II Pedagogista Clinico deve
avere acquisito abilità nella conduzione dell'assessment pedagogico-clinico
e nel rispondere con interessamento alle richieste che gli vengono formulate.
3) II Pedagogista Clinico deve poter dimostrare abilità e competenza professionale
nella progettualità e nella definizione del contratto pedagogico clinico.
4) II Pedagogista Clinico deve informare l'utente sull'ipotesi progettuale
e sui relativi criteri di spiralizzazione dell'intervento pedagogico-clinico.
5) II Pedagogista Clinico si impegna ad astenersi da procedimenti che
ledono l'integrità psico-fisica e la libertà o dignità morale della persona
umana.
6) II Pedagogista Clinico si impegna a custodire rigorosamente il segreto
professionale, perciò si impegna ad avere cura del materiale che si riferisce
agli utenti, salvaguardandolo da ogni indiscrezione.
7) II Pedagogista Clinico può usufruire del materiale in suo possesso
per una eventuale pubblicazione solo se tutela la non riconoscibilità
dell'utente.
8) II Pedagogista Clinico deve attenersi alle tariffe stabilite dal tariffario,
come richiamato dall'art. 7 del Regolamento
.
Rapporto con colleghi ed altri professionisti
1) II Pedagogista Clinico promuove e favorisce gli scambi e la collaborazione
fra i colleghi.
2) II Pedagogista Clinico può avvalersi dei contributi e della collaborazione
di altri specialisti, con i quali cercherà sempre di realizzare delle
opportunità di scambio e di integrazione.
3) II Pedagogista Clinico è tenuto al rispetto della professionalità dei
colleghi e a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.
Funzioni, procedimento e sanzioni disciplinari:
Funzioni disciplinari
L'ANPEC vigila sulla tutela del titolo professionale ed ha facoltà di
adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni
nei riguardi dei propri iscritti.
II Collegio dei Probiviri sottopone a procedimento disciplinare e ad eventuali
conseguenti sanzioni gli iscritti all'ANPEC e conseguentemente gli iscritti
all'Albo dei Pedagogisti Clinici che si rendano responsabili di mancanze
o abusi nell'esercizio della professione o che, comunque, si comportino
in modo non conforme alla dignità e al decoro della professione o in presenza
di esplicite disposizioni di legge.
Procedimento disciplinare
Quando pervengano esposti nei confronti di un iscritto, assunti in piena
responsabilità dal denunziante e/o circostanziati nei fatti, riguardo
ad atti e condotte che possono avere rilevanza deontologica e formare
oggetto di provvedimento disciplinare, il Collegio dei Probiviri valuta
la necessità di una istruttoria.
L'istruttoria se attivata dovrà essere svolta entro trenta giorni. A seguito
dei dati scaturiti dall'istruttoria, il Collegio dei Probiviri delibera
l'apertura del procedimento disciplinare del quale viene data notizia
all'interessato a mezzo lettera raccomandata R/R in cui viene menzionata
la sede e la data del dibattimento, l'interessato può essere assistito
da un legale e chiedere la presenza di testimoni. Il dibattimento viene
tenuto in seduta giudicante dal Collegio dei Probiviri, i quali al termine
dello stesso dovranno redigere il verbale con i relativi provvedimenti
e motivazioni. Entro i venti giorni successivi al dibattimento, all'interessato
deve pervenire un atto di notifica del provvedimento assunto.
Il provvedimento può essere impugnato. Il riesame verrà effettuato dal
Collegio dei Probiviri unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale. I
provvedimenti disciplinari precedentemente assunti possono essere modificati,
confermati o annullati sia per motivi di illegittimità che per motivi
di merito.
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può comminare sono:
a) Avvertimento, ovvero la contestazione della mancanza o dell'abuso e
il richiamo all'interessato ai doveri e alla dignità professionale per
infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito.
L'Avvertimento viene comunicato con lettera raccomandata R/R dal Presidente
del Collegio dei Probiviri.
b) Censura: consiste in una contestazione e biasimo formale per la mancanza
o l'abuso commesso e deve essere notificata all'interessato per mezzo
di lettera raccomandata R/R a firma del Presidente del Collegio dei Probiviri.
c) Sospensione dell'esercizio professionale si riferisce ad ogni circostanza
prevista dal codice penale, come l'emissione di un mandato o di un ordine
di cattura, l'interdizione dei pubblici uffici o dalla professione per
effetto di una sentenza passata in giudicato con condanna penale di durata
inferiore ai due anni. La sospensione è assunta in forma deliberativa
e può avere la durata massima di un anno; viene notificata all'interessato
per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente
dell'Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.
d) Radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto
abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità della
categoria professionale.
La radiazione dall'Albo viene notificata all'interessato per mezzo di
lettera raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell'Associazione
e del Presidente del Collegio dei Probiviri.
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